Novità Bonus Energetico 55% - 28/12/2009

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Novità Bonus Energetico 55%
01/12/2009 - L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, che descrive gli interventi per i quali si può fruire del beneficio e gli adempimenti necessari per ottenerlo. Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un’agevolazione fiscale per le spese sostenute in relazione ad interventi finalizzati al risparmio di energia. Negli ultimi anni la normativa è stata variamente modificata e determinata: dal DM 19 febbraio 2007, dalla Legge 244/2007, dal DL 185/2008, dalla Legge 2/2009 e da ultimo dal Decreto Interministeriale del 6 agosto 2009.
 
Le modifiche si riferiscono in particolare alle procedure da seguire per usufruire correttamente delle agevolazioni: è stata introdotta una apposita comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate (quando i lavori proseguono oltre un periodo d’imposta), è stata fissata una ripartizione unica, del totale della spesa sostenuta, in cinque rate annuali di pari importo ed infine è stata sostituita, con effetto retroattivo, la tabella dei valori limite della trasmittanza termica.
 
In sintesi, i benefici di cui ci si può avvalere sono:
- detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
- esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre e per l’installazione di pannelli solari;
- ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall’anno d’imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l’anno 2007 c’era l’obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
- possibilità di utilizzare l’agevolazione anche per l’installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.
CONTINUA  L’IVA AGEVOLATA!!

La Legge finanziaria 2008 ha inoltre prorogato la disciplina dell’IVA agevolata su manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Anche per la sostituzione dei serramenti si potrà quindi usufruire dell’IVA al 10%, anche se l’intervento non rientra in un progetto più ampio di ristrutturazione.  In questo caso viene applicata l’IVA  al 10% sull’importo della posa e sul valore dei serramenti fino a concorrenza del valore della posa. Il resto è al 20%. Approfittatene!!

 

Rimane in vigore l’ IVA al 10% sull’importo complessivo per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della legge 457/78. Si tratta di lavori contraddistinti dalla presenza di un “insieme sistematico di opere”. In questi casi si ha diritto all’IVA al 10% senza presentare alcuna domanda specifica; occorre solo presentare al serramentista una copia della DIA o dell’autorizzazione comunale.

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